Materie del servizio
A chi è rivolto
Il Soggetto passivo dell’Imposta di Soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ubicati nel territorio del Comune di Vigonza mentre il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.
L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo ed è applicata fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi.
Descrizione
L'imposta di soggiorno è stata istituita nel Comune di Vigonza con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23/12/2024 a decorrere dal 1° aprile 2025. Con la medesima Deliberazione è stato approvato il Regolamento che disciplina l’imposta.
Le Tariffe per l’anno 2025 sono state approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 31/12/2024.
Come fare
Il Comune di Vigonza ha affidato la gestione del servizio ad I.C.A. Imposte Comunali Affini SpA, il quale mette a disposizione dei Gestori delle strutture ricettive, per la gestione di tutti gli adempimenti connessi all’Imposta di Soggiorno, una piattaforma on line raggiungibile dalla pagina web dedicata al Comune di Vigonza
L'utilizzo della piattaforma, completamente gratuita per gli utilizzatori, è richiesto per la comunicazione delle presenze e dei versamenti dell'imposta, permette di inserire i pernottamenti con cadenza trimestrale e di creare in automatico il bollettino PAGOPA necessario per il versamento dell'imposta.
Cosa serve
Il versamento deve essere effettuato secondo la seguente modalità:
- mediante l'avviso pagopa generato dalla piattaforma raggiungibile dalla pagina web dedicata al Comune di Vigonza
Cosa si ottiene
Si ottiene la possibilità di pagare l'imposta di soggiorno
Tempi e scadenze
Comunicazioni periodiche
Il gestore della struttura ricettiva è tenuto comunque a trasmettere le comunicazioni trimestrali in caso di mancanza di ospiti presso la struttura, anche per effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima.
La comunicazione trimestrale è trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma raggiungibile dalla pagina web dedicata al Comune di Vigonza
Versamento
Il Gestore della struttura ricettiva effettuerà quindi il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare mediante il bollettino PAGOPA generato in piattaforma.
Dichiarazione cumulativa
La dichiarazione cumulativa di cui all’art. 4, comma 1 ter, del D.lgs. n. 23/2011 e s.m.i. dovrà essere compilata e presentata ENTRO il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica attraverso la propria area riservata sul sito di Agenzia Entrate, secondo le modalità stabilite dal DM 29 aprile 2022. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto comunque a trasmettere la dichiarazione cumulativa in caso di mancanza di ospiti presso la struttura, anche per effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima.
Conto della gestione
I Gestori delle strutture ricettive dovranno trasmettere al Comune di Vigonza (via pec o direttamente al protocollo Comunale), ENTRO IL 30 gennaio di ogni anno, il conto giudiziale della gestione (anche nel caso di importi a zero) riguardante l'imposta di soggiorno, utilizzando il Modello 21 (di cui al DPR n. 194 del 31/01/1996), la cui compilazione potrà essere effettuata sempre utilizzando la piattaforma.
Casi particolari
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Vigonza;
b) i minori entro il sedicesimo anno di età;
d) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;
e) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
f) i genitori o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente
g) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
i) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.
L’esenzione di cui ai punti d), e) ed f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
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Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2025, 12:27